1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:
a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo, in base al tariffario minimo dei curatori fallimentari diminuito del 30 per cento;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.
2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi dell'articolo 16.